La Navigazione da Diporto

La legge 50 dell’11 febbraio 1971, definisce la navigazione da diporto "quella effettuata a scopi sportivi o ricreativi dai quali esuli il fine di lucro".
In relazione all’attività lucrativa il legislatore, ha rivisto i principi stabiliti tenuto conto che sull’impiego del naviglio da diporto era sorto un vero e proprio mercato, senza regole, con riflessi economici non indifferenti anche per il turismo.
Ai fini della predetta legge sulla nautica da diporto, 11 febbraio 1971 n. 50, e successive modificazioni, le costruzioni destinate alla navigazione da diporto sono denominate:
Unità ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto;
Nave ogni costruzione destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza superiore a 24 metri;
Imbarcazione ogni unità destinata alla navigazione da diporto avente lunghezza superiore a metri 10 e non superiore a 24;
Natante ogni unità da diporto avente lunghezza non superiore a metri 10 indipendentemente dal tipo di propulsione.


Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza minime da tenere a bordo delle imbarcazioni e natanti da diporto in relazione alla distanza dalla costa o dalla riva
Specie di Navigazione
(la "X" indica l'obbligatorietà - il numero tra parentesi indica la quantità.)
Dotazioni di sicurezza per imbarcazioni con o senza marcatura CEE
dotazioni senza alcun limite entro 50 miglia entro 12 miglia entro 6 miglia entro 3 miglia entro 1 miglia entro 300 mt. nei fiumi torrenti e corsi d'acqua
zattera di salvataggio (per tutte le persone a bordo X X                  
apparecchi galleggianti (per tutte le persone a bordo)       X               
cinture di salvataggio (una per ogni persona a bordo) X X X X X X    X
salvagente anulare con cima X (1) X (1) X (1) X (1) X (1) X (1)    X (1)
boetta luminosa X (1) X (1) X (1) X (1)            
boetta fumogena X (3) X (2) X (2) X (2) X (1)         
bussola e tabelle di deviazione (a) X X X               
orologio X X                  
barometro X X                  
binocolo X X                  
carte nautiche della zona in cui si effettua la navigazione X X                  
strumenti da carteggio X X                  
fuochi a mano a luce rossa X (4) X (3) X (2) X (2) X (2)         
razzi a paracadute a luce rossa X (4) X (3) X (2) X (2)            
cassetta di pronto soccorso (b) X X                  
fanali regolamentari (c) X X X X X         
apparecchi di segnalazione sonora (d) X X X X X         
strumento di radioposizionamento (Loran, GPS) X X                  
apparato VHF X X X               
riflettore radar X X                  
E.P.I.R.B (Emergency Position Indicating Radio Beacon) X                     
Ulteriori dotazioni di sicurezza per le imbarcazioni marcatura CEE
dotazioni senza alcun limite entro 50 miglia entro 12 miglia entro 6 miglia entro 3 miglia entro 1 miglia entro 300 mt. nei fiumi torrenti e corsi d'acqua
Pompa o altro attrezzo di esaurimento X X X X X X      
Mezzi antincendio - estintori : come indicato nella Tabella All. A) annessa al D.M. 21 gennaio 1994 n. 232 (e) X X X X X X      
Note:
(a)
Le tabelle di deviazione sono obbligatorie solo per le imbarcazioni da diporto. (I periti compensatori devono possedere i requisiti stabiliti dalla Circolare Serie I - n. 23 “Polizia della Navigazione“ del 30.6.1932 ed essere iscritti nei registri di cui all’art. 68 C..N.).
(b) Secondo la tabella D allegata al Decreto del Ministero della Sanità n. 279 del 25 maggio 1988.
(c) Nel caso di navigazione diurna fino a dodici miglia dalla costa i fanali regolamentari possono essere sostituiti con una torcia di sicurezza a luce bianca.
(d) per le unità aventi una lunghezza superiore a metri 12 è obbligatorio anche il fischio e la campana. ((la campana può essere sostituita da un dispositivo sonoro portatile).
(e)  I natanti, indipendentemente dalla potenza del motore, devono avere a bordo solo un estintore. Per le imbarcazioni, il numero degli estintori e la capacità estinguente sono stabiliti alla lett. A) della tabella annessa al citato D.M. 232\1994
Tabella degli estintori annessa al D.M. 232\1994 per le unità da diporto senza Marcatura CE modificata con DM 5.10.1999 n. 478
A) imbarcazioni da diporto:
Potenza totale installata Numero e capacità estinguente degli estintori
P (KW) In plancia o posto guida In prossimità dell’apparato motore (1) In ciascuno degli altri locali o gruppi di locali adiacenti
P 18.4
18.4 < P 74
74 < P 147
147 < P 294
294 < P 368
P > 368
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
//
1 da 21 B
2 da 13 B
1 da 21 B e 1 da 13 B
1 da 34 B e 1 da 21 B
2 da 34 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
1 da 13 B
A) natanti da diporto (1 estintore):
Potenza totale installata P (KW) Capacità estinguente portatile
P 18.4
18,4 < P 147
P > 147
13 B
21 B
34 B

(1) Per i locali o vani dell’apparato motore provvisti di impianto fisso antincendio gli estintori devono essere: per potenza fino a 294 KW: 1 da 13 B; per potenza superiore a 294 KW 1 da 21 B.
Note:
Nelle tabelle, il numero che precede la lettera B indica la capacità estinguente dell’estintore. Ad un numero più alto, corrisponde una maggiore capacità estinguente; la capacità indicata nelle tabelle è la minima richiesta.
La lettera B indica invece la designazione della classe di fuoco che l’estintore è idoneo a spegnere.
Sulle unità da diporto possono essere sistemati anche estintori appartenenti alle classi di fuoco A o C purché omologati anche per classe di fuoco B.
Note esplicative circolare serie III n. 80 del 30 giugno 1989 dell’ex D.G. Navigazione e Traffico Marittimo.
Per le unità marcate CE gli estintori sono già collocati a bordo ed indicati nel manuale del proprietario.
La verifica periodica degli estintori non è richiesta.
Il controllo consiste nell’accertamento del buon stato di conservazione e l’indicatore di pressione, quando esiste, deve essere nella posizione di carico (zona verde).